Regolamenti per arti di strada
Normativa per gli spettacoli di arti di strada in Italia: leggi, regolamenti comunali, autorizzazioni e obblighi di sicurezza
I regolamenti per arti di strada in Italia si collocano all’interno di un quadro normativo composito, formato da disposizioni statali, regolamenti comunali, prescrizioni di pubblica sicurezza, norme sull’occupazione del suolo pubblico, disciplina del diritto d’autore e regole fiscali e contributive. Non esiste, infatti, una legge unica nazionale dedicata esclusivamente agli spettacoli di arti di strada. Chi organizza, promuove o realizza performance in spazi pubblici deve quindi valutare, caso per caso, quale sia il corretto inquadramento amministrativo dell’attività e quali autorizzazioni siano necessarie in relazione al luogo, alle modalità di esecuzione, alla presenza di pubblico, all’uso di attrezzature, all’eventuale diffusione musicale e all’incidenza dell’evento sulla sicurezza urbana e sulla circolazione. Il quadro normativo generaleIl primo riferimento da considerare, quando si parla di regolamenti per arti di strada, è il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, cioè il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), tuttora centrale per la disciplina dei pubblici spettacoli e trattenimenti. A questo si affianca il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che contiene il regolamento di esecuzione del TULPS. In questo quadro normativo rientrano le licenze, le autorizzazioni, i controlli amministrativi e le verifiche relative alla sicurezza e all’agibilità nei casi in cui la performance su strada presenti caratteristiche tali da integrare una vera e propria attività di pubblico spettacolo. Accanto al TULPS e al suo regolamento di esecuzione, assumono rilievo il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cioè il Codice della Strada, soprattutto per quanto riguarda l’occupazione della sede stradale e l’uso degli spazi pubblici, e la Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore, nei casi in cui lo spettacolo comporti l’esecuzione di opere musicali o di altri contenuti protetti. A queste fonti si aggiungono le circolari e le direttive ministeriali in materia di safety e security, tra cui la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017, spesso richiamata nella gestione delle manifestazioni aperte al pubblico. Quando lo spettacolo di strada rientra nel pubblico spettacoloUno dei nodi principali della disciplina riguarda la qualificazione giuridica dell’attività. Non ogni esibizione di strada costituisce automaticamente pubblico spettacolo. In molti casi, soprattutto quando l’attività è occasionale, di modeste dimensioni, priva di strutture complesse, senza bigliettazione e senza un’organizzazione che comporti un significativo afflusso di pubblico, il regime amministrativo applicabile può essere più semplice. In altri casi, invece, la performance assume una dimensione organizzativa tale da richiedere un inquadramento più rigoroso. Il criterio sostanziale non riguarda soltanto la natura artistica dell’esibizione, ma anche il contesto in cui si svolge. L’utilizzo di pedane, impianti audio, transenne, allacci elettrici, scenografie, effetti speciali, strutture temporanee o dispositivi che incidano sulla sicurezza del pubblico può far emergere l’esigenza di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS. Lo stesso vale quando lo spettacolo sia programmato, pubblicizzato, organizzato in modo continuativo oppure inserito in una rassegna, in un festival o in un evento patrocinato. Dal punto di vista amministrativo, quindi, la domanda corretta non è soltanto se si tratti di arti di strada, ma se quello specifico spettacolo, per modalità concrete di svolgimento, rientri o meno nella disciplina del pubblico spettacolo. È proprio su questo punto che spesso intervengono gli uffici comunali competenti, la Polizia Locale, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e, nei casi più complessi, la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il ruolo dei regolamenti comunali per arti di stradaSe il quadro generale è statale, la disciplina concreta delle arti di strada è spesso affidata ai Comuni. Sono i regolamenti comunali, infatti, a stabilire in modo puntuale dove, quando e in che modo sia possibile esibirsi. I regolamenti per arti di strada possono variare sensibilmente da un Comune all’altro, perché rispondono a esigenze locali di tutela del decoro urbano, della quiete pubblica, della mobilità, della sicurezza e della fruizione degli spazi collettivi. In linea generale, un regolamento comunale in materia può disciplinare gli orari consentiti, i limiti di emissione sonora, le aree vietate, le aree autorizzate, le distanze minime da scuole, ospedali, luoghi di culto o abitazioni, la durata massima delle esibizioni nello stesso punto, le modalità di rotazione tra artiste, artisti e compagnie, nonché i divieti relativi all’uso di fuoco, materiali pericolosi, strumenti amplificati o attrezzature di particolare impatto. In alcuni Comuni è prevista una comunicazione preventiva; in altri, una vera e propria autorizzazione; in altri ancora, un sistema misto con iscrizione a elenchi, turnazioni o assegnazioni temporanee di postazioni. Per questo motivo, quando si affronta il tema dei regolamenti per arti di strada, non è sufficiente richiamare la normativa statale. Occorre sempre verificare anche il regolamento del Comune nel quale lo spettacolo dovrà svolgersi, nonché eventuali ordinanze contingibili, disposizioni temporanee, regolamenti di polizia urbana, norme sul commercio su area pubblica e atti amministrativi collegati alla gestione di eventi e manifestazioni. Occupazione di suolo pubblico e uso dello spazio urbanoUn altro profilo decisivo riguarda l’occupazione del suolo pubblico. L’utilizzo di una piazza, di una via, di un marciapiede o di un’area aperta al pubblico non è mai neutro dal punto di vista amministrativo. L’articolo 20 del Codice della Strada disciplina l’occupazione della sede stradale e costituisce un riferimento essenziale ogni volta che l’attività interferisca con la circolazione, con il passaggio pedonale, con l’accessibilità o con la normale fruizione dello spazio pubblico. Nel caso delle arti di strada, la necessità di una concessione di occupazione di suolo pubblico dipende dalle modalità concrete della performance. Se l’esibizione è mobile, leggera e priva di attrezzature, il regime può essere diverso rispetto a un’attività che comporti il posizionamento stabile di strumenti, casse, tappeti scenici, elementi di delimitazione, strutture, impianti o installazioni. Anche il semplice raduno di pubblico in uno spazio ristretto può costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione amministrativa. Dal punto di vista pratico, ciò significa che chi organizza o realizza uno spettacolo di strada deve verificare se sia necessario richiedere una concessione di occupazione di suolo pubblico e se sia dovuto il pagamento del canone previsto dalla disciplina locale, oggi normalmente ricondotto al Canone Unico Patrimoniale. La regola non è identica in ogni territorio, ma il principio generale è che l’uso particolare dello spazio pubblico, quando incide sulla sua disponibilità collettiva o sulla circolazione, richiede una valutazione preventiva dell’amministrazione. Sicurezza, incolumità pubblica e gestione del rischioIl tema della sicurezza è centrale. Le arti di strada, pur essendo spesso caratterizzate da spontaneità, immediatezza e rapporto diretto con il pubblico, non sono sottratte alle regole sulla tutela dell’incolumità. Anzi, proprio perché si svolgono in ambienti aperti, non sempre progettati per ospitare spettacoli, richiedono una particolare attenzione ai profili di rischio. La sicurezza deve essere valutata sia sotto il profilo della safety, cioè della prevenzione dei rischi accidentali, sia sotto il profilo della security, cioè della gestione dei rischi connessi alla presenza del pubblico e all’ordine pubblico. Le direttive ministeriali emanate dopo il 2017 hanno rafforzato l’attenzione su questi aspetti, imponendo una maggiore responsabilizzazione di chi organizza eventi e manifestazioni in spazi aperti. Anche quando non si sia in presenza di un grande evento, restano decisivi la valutazione del contesto, l’analisi dei flussi, l’assenza di ostacoli alle vie di fuga, la stabilità delle attrezzature, l’idoneità dei collegamenti elettrici, la prevenzione del rischio incendio e la compatibilità dell’attività con lo spazio utilizzato. Per gli spettacoli che prevedano numerosa affluenza di pubblico, attrezzature complesse, strutture temporanee o particolari elementi di rischio, il livello di attenzione richiesto cresce ulteriormente. In tali ipotesi, la documentazione tecnica, le relazioni di sicurezza, i piani di emergenza e gli eventuali pareri degli organismi di vigilanza possono divenire elementi essenziali del procedimento amministrativo. Un’impostazione professionale e preventiva è quindi indispensabile non solo per rispettare la legge, ma anche per tutelare artiste, artisti, personale tecnico, pubblico e amministrazioni coinvolte. SIAE e diritto d’autore negli spettacoli di stradaQuando l’esibizione comporta l’utilizzo di opere protette, entra in gioco la disciplina del diritto d’autore. La Legge 22 aprile 1941, n. 633 tutela le opere dell’ingegno e disciplina i diritti di utilizzazione economica. In ambito di arti di strada, la questione si presenta soprattutto quando vengano eseguiti brani musicali tutelati, basi registrate, colonne sonore, adattamenti, testi o altri contenuti protetti. In questi casi, la circostanza che lo spettacolo si svolga in strada non elimina gli obblighi connessi al diritto d’autore. L’eventuale necessità di autorizzazione e di corresponsione dei compensi va valutata in relazione al tipo di utilizzo dell’opera, alla modalità di esecuzione e alla disciplina applicabile. L’errore più frequente consiste nel ritenere che la gratuità dell’evento o la sua collocazione in uno spazio pubblico escludano automaticamente ogni adempimento: non è così. Quando si utilizzano opere protette, la posizione va verificata con attenzione. Profili fiscali e contributiviI regolamenti per arti di strada si intrecciano anche con la disciplina fiscale e contributiva. Le performance artistiche, infatti, possono essere svolte in forma occasionale, professionale oppure nell’ambito di rapporti organizzati attraverso cooperative, associazioni, imprese culturali o altre forme di intermediazione lecita. La corretta qualificazione del rapporto è decisiva per stabilire gli obblighi documentali, fiscali e previdenziali. Quando l’attività genera compensi, entrano in rilievo le regole ordinarie in materia tributaria, oltre agli eventuali obblighi previdenziali nella gestione spettacolo dell’INPS, già riferita all’ex ENPALS. La questione non riguarda soltanto chi si esibisce, ma anche chi organizza, ingaggia, promuove o coordina la prestazione. Un’impostazione amministrativa corretta richiede quindi di distinguere con precisione tra attività occasionale, prestazione professionale abituale, lavoro autonomo, collaborazione artistica e altre possibili forme di inquadramento. Controlli, sanzioni e responsabilitàIl mancato rispetto delle regole può comportare conseguenze rilevanti. Le violazioni possono assumere natura amministrativa, fiscale o, nei casi più gravi, anche penale, a seconda della norma violata e delle circostanze concrete. Le sanzioni possono derivare dall’assenza di autorizzazioni, dall’occupazione abusiva di suolo pubblico, dal mancato rispetto dei limiti acustici, dall’uso improprio di impianti o attrezzature, dall’inosservanza delle prescrizioni di sicurezza o dalla violazione della disciplina sul diritto d’autore. I controlli sono generalmente svolti dalla Polizia Locale, dalle altre forze dell’ordine, dagli uffici comunali competenti e, ove necessario, da altri enti coinvolti nella gestione della sicurezza, della viabilità o della tutela del territorio. In una prospettiva professionale, il rispetto dei regolamenti per arti di strada non deve essere considerato un adempimento puramente formale, ma una condizione essenziale per rendere sostenibile, legittima e tutelata l’attività artistica nello spazio pubblico. Perché conoscere i regolamenti per arti di strada è decisivoConoscere i regolamenti per arti di strada significa muoversi con consapevolezza tra libertà espressiva e responsabilità amministrativa. La strada è uno spazio di creatività, relazione e prossimità, ma è anche uno spazio regolato, condiviso e sottoposto a limiti posti a tutela della collettività. Per questo, prima di programmare uno spettacolo, è necessario verificare il quadro normativo applicabile, leggere con attenzione il regolamento comunale competente, valutare se occorrano autorizzazioni, concessioni o comunicazioni preventive, accertare gli obblighi di sicurezza, chiarire l’eventuale posizione SIAE e impostare correttamente gli aspetti fiscali e contributivi. Un approccio professionale alle arti di strada parte proprio da qui: dalla capacità di unire qualità artistica, correttezza amministrativa, tutela delle persone e rispetto delle regole. È su questo equilibrio che si fonda la possibilità di valorizzare lo spettacolo di strada come attività culturale riconoscibile, sostenibile e pienamente legittima nello spazio pubblico. FAQ sui regolamenti per arti di stradaQuali sono le principali leggi che regolano gli spettacoli di arti di strada in Italia?Le principali fonti normative da considerare sono il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, cioè il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che ne contiene il regolamento di esecuzione, il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cioè il Codice della Strada, e la Legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al diritto d’autore. A queste si aggiungono i regolamenti comunali, le norme di polizia urbana e le disposizioni in materia di safety e security applicabili agli eventi aperti al pubblico. Serve sempre un’autorizzazione per esibirsi in strada?No, non in modo automatico e uniforme in ogni situazione. La necessità di un’autorizzazione dipende dalle caratteristiche concrete dell’attività. Una performance di piccole dimensioni, occasionale, priva di strutture e senza particolare impatto sul pubblico o sulla viabilità può essere soggetta a un regime semplificato o, in alcuni casi, a semplice comunicazione. Se invece l’esibizione comporta allestimenti, impianti, occupazione di spazio, afflusso significativo di pubblico o un’organizzazione assimilabile a quella di uno spettacolo pubblico, possono essere richiesti titoli autorizzativi specifici. I regolamenti comunali possono vietare o limitare le arti di strada?Sì. I Comuni possono disciplinare le arti di strada con regolamenti propri, purché nel rispetto del quadro normativo generale. Possono individuare aree vietate o consentite, fissare orari, stabilire limiti di rumorosità, imporre turnazioni, prevedere divieti per determinate attrezzature o disciplinare le modalità di assegnazione degli spazi. Di conseguenza, una stessa performance può essere ammessa in un Comune e soggetta a maggiori restrizioni in un altro. Quando è necessaria la concessione di occupazione di suolo pubblico?La concessione è generalmente necessaria quando lo spettacolo utilizza stabilmente o in modo esclusivo una porzione di spazio pubblico, soprattutto se vi sono strumenti, impianti, strutture, delimitazioni o comunque un’incidenza concreta sulla circolazione o sulla fruizione collettiva dell’area. Anche l’assembramento di pubblico o la collocazione di materiali scenici può rendere necessaria una valutazione preventiva dell’amministrazione comunale competente. Per gli spettacoli di arti di strada valgono regole specifiche di sicurezza?Sì. La sicurezza è un profilo essenziale. Devono essere valutati i rischi per il pubblico, per chi si esibisce, per il personale tecnico e per chi transita nell’area interessata. Rientrano in questa valutazione l’ingombro delle attrezzature, la stabilità degli allestimenti, la compatibilità con il luogo, le vie di fuga, il rischio elettrico, il rischio incendio, l’interferenza con la circolazione e l’ordine pubblico. Nei casi più complessi, la documentazione tecnica e il coinvolgimento degli organi di vigilanza possono essere obbligatori. Quando si applicano gli obblighi SIAE nelle arti di strada?Gli obblighi SIAE si pongono quando nello spettacolo vengono utilizzate opere protette dal diritto d’autore, come musica, basi registrate o altri contenuti tutelati. Il fatto che la performance avvenga in uno spazio pubblico e possa essere gratuita per il pubblico non esclude automaticamente l’applicazione della disciplina sul diritto d’autore. La posizione deve essere verificata in relazione alla concreta modalità di utilizzo delle opere. Chi controlla il rispetto dei regolamenti per arti di strada?I controlli possono essere effettuati dalla Polizia Locale, dagli uffici comunali competenti, dalle forze dell’ordine e dagli altri enti coinvolti per i rispettivi profili di competenza. A seconda dei casi, possono intervenire anche gli uffici tecnici, il SUAP, gli organi di vigilanza in materia di pubblico spettacolo e gli enti competenti in materia fiscale o di diritto d’autore. |